Con la presente circolare si forniscono disposizioni relative alla disciplina delle assenze. La presente ha validità
fino a nuova disposizione. Si tratta di adempimenti ai quali è necessario attenersi nello svolgimento delle
proprie funzioni. Tutto il personale docente dell’Istituto è tenuto a osservare SCRUPOLOSAMENTE le
disposizioni della presente circolare che rappresentano precisi obblighi di servizio, indispensabili per un
corretto ed efficace funzionamento della scuola. In particolare si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
– ASSENZA PER FERIE E PERMESSI RETRIBUITI
L’art. 15, comma 2, (1) del CCNL, COME MODIFICATO DA art 67 e 68 CCNL 2019-2021, prevede che il docente
ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per motivi personali o familiari
documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità, i docenti
possono fruire di sei giorni di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art. 13, comma 9, prescindendo
dalle condizioni previste in tale norma.
Ai sensi dell’art. 13, comma 9, le ferie richieste dal personale docente durante l’attività didattica sono concesse
in subordine “alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale con altro personale in servizio nella
stessa sede e, comunque, alla condizione che non vengano a determinarsi oneri aggiuntivi anche per
l’eventuale corresponsione di compensi per ore eccedenti”.
Dal disposto delle due norme (art. 15/2 secondo periodo e art. 13/9) si evince che se i 6 giorni di ferie sono dal
personale docente richiesti come “motivi personali e familiari”, quindi producendo la documentazione
necessaria anche mediante autocertificazione. Pertanto, qualora il docente esaurisca i primi 3 giorni di
permesso di cui all’articolo 15/2 primo periodo, ha diritto, con la stessa modalità (richiesta) e allo stesso titolo
(motivi personali o familiari) a fruire di ulteriori 6 giorni.
– RICHIESTA FERIE PERSONALE A TEMPO DETERMINATO art.35
(2)
Il c. 54 della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012) prevede che il docente (senza distinzione alcuna tra
personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato) può fruire delle ferie nei giorni di
sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini,
agli esami di Stato e alle attività valutative.
Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie per i docenti è consentita per un periodo non
superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale
senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Ai sensi del successivo comma 56,
peraltro, le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre 2013.
La dichiarazione congiunta n. 2 al CCNL 2024 prevede che “Resta fermo, inoltre, anche quanto previsto dall’art.
1, commi 54, 55 e 56 della legge n. 228 del 2012”, ovvero:
– c. 54. Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni
definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo
non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne
avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
– c. 55. All’articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 2012, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica al personale
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al
termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e
quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie».
– c. 56. Le disposizioni di cui ai commi 54 e 55 non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di
lavoro. Le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1º settembre 2013.
Alla luce di questo disposto, quando un docente ( anche a t.d.), chiede di poter fruire di giorni di ferie
durante il periodo delle lezioni, deve presentare il piano delle sostituzioni.
Per ovvie ragioni di carattere organizzativo, si invita il personale a produrre domanda sia di permesso
personale retribuito che di ferie con almeno cinque giorni d’anticipo; la richiesta di permesso
retribuito per motivi personali/di famiglia, avanzata nella stessa giornata in cui s’intende fruirne, sebbene
legittima, deve rivestire carattere di eccezionalità per le ragioni su espresse e deve essere documentata
come previsto dalla norma contrattuale.
14 ° Istituto Comprensivo "Karol Wojtyla"