Circolare 10

Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.

Incompatibilità e autorizzazione ad esercitare la libera professione.

Si rammenta a tutto il personale che, per l’esercizio di libere attività compatibili con il rapporto di impiego, è
necessaria l’autorizzazione del Dirigente scolastico (art. 53 c. 9 del D. L.vo n. 165/2001).
Ai sensi dell’art. 508 del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, il personale docente non può:
• esercitare attività commerciale, industriale o professionale,
• accettare o mantenere impieghi alle dipendenze di privati,
• accettare cariche in società costituite a fini di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali
la nomina è riservata allo Stato.
Tale divieto non si applica al personale assunto con contratto a tempo parziale, con una prestazione
lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. A costoro è consentito l’esercizio di altre prestazioni
di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto
(art. 39 c. 9 del CCNL – Comparto scuola 2007).
A tutto il personale docente è consentito l’esercizio della libera professione, a condizione che essa non sia di
pregiudizio all’ordinato e completo assolvimento di tutte le attività inerenti la funzione docente e non sia
incompatibile con le attività di istituto.
Si ricorda che, qualora un docente svolga attività incompatibili con la funzione docente, la normativa prevede
sanzioni che possono comportare la risoluzione del contratto e la rifusione del danno erariale.
Il dirigente scolastico è tenuto a comunicare ai Ministeri competenti (M.I.U.R., M.E.F., E Funzione Pubblica)
le autorizzazioni concesse.
Coloro che intendono svolgere altre attività sono invitati:
• a prendere visione del D. L.vo n. 297 del 16.4.1994, art. 508; del D. Lvo n. 165/2001 art. 53 c. 9 e c. 11; delle
norme che regolano le incompatibilità tra impiego pubblico ed altri impieghi (art. 58 del D. L.vo 29 /1993, art.
1 commi da 56 a 60; Circolari n. 3 / 1997 e n. 6 /1997 della Funzione Pubblica), per verificare la compatibilità
dell’attività svolta;
• a richiedere specifica autorizzazione al Dirigente Scolastico, qualora siano intenzionati a svolgere attività
compatibili con la funzione docente. Tale richiesta dovrà essere inviata all’indirizzo peo della scuola
sric81100x@istruzione.it.
Si ricorda infine che l’autorizzazione il cui modelli è allegato alla presente circolare deve essere richiesta:
• anche dai docenti che operano in regime di part-time non superiore al 50%;
• prima di intraprendere una nuova attività compatibile;
• nuovamente qualora l’attività sia stata autorizzata nell’anno scolastico precedente.

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